Via libera definitiva al disegno di legge di conversione del decreto Green pass. Numerose sono le novità che entreranno in vigore in occasione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento. È stata estesa, ai fini del certificato verde, la validità anche del tampone molecolare salivare. Il Green pass ha validità, per i soggetti vaccinati e per i guariti dal Covid con una dose di vaccino, di 12 mesi e non più 9 mesi. Prorogata poi dal 30 giugno al 31 ottobre 2021 il diritto per i lavoratori fragili di svolgere l’attività di lavoro in smart working.
Analizziamo le novità ricordando che oggi, 16 settembre, il Consiglio dei Ministri, con ogni probabilità, varerà un decreto legge (o forse due) che introdurrà l’obbligo del Green pass per i lavoratori del settore pubblico e privato.
Stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza, vengono modificati i criteri di classificazione regionale in diverse zone (“zona bianca”, “zona gialla”, “zona arancione” e “zona rossa”) in base a nuovi parametri di rischio.
In zona bianca l’accesso a specifici servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Si tratta dei seguenti servizi e attività, individuati dal comma 1 del nuovo articolo:
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti alloggiati;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi,
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, salvo che gli accessi necessari per l’erogazione di prestazioni rientranti nei LEA e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose di cui all’articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge n. 52;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
Tali disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.
La violazione delle disposizioni comporta sanzioni, prevedendo che dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 del citato articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.
Test salivari e validità del Green pass
Ammessa la validità, ai fini del certificato verde, anche del tampone molecolare salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, ovviamente se con esito negativo (lettera e), a modifica dell’articolo 9).
Il disegno di legge di conversione del decreto Green pass stabilisce che la certificazione verde COVID-19 ha validità di 12 mesi e non più 9 mesi per i soggetti vaccinati. Si prevede inoltre che la certificazione sia rilasciata anche contestualmente all’avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e abbia validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione. Infine, rimane ammessa la validità, ai fini del certificato verde, anche del tampone molecolare salivare.
Proroghe di termini
Con la proroga dell’articolo 73 del Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), si consente fino alla fine dello stato di emergenza lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.
Fino al 31 dicembre 2021 sono altresì prorogate le disposizioni dell’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2022, che posticipa il termine entro il quale l’assemblea ordinaria delle S.p.A. e s.r.l. deve essere necessariamente convocata (da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.
È inoltre consentito un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Per le s.r.l. è altresì consentita l’espressione del voto tramite consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Anche nel processo tributario è ancora possibile lo svolgimento da remoto delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio.
Sempre fino al 31 dicembre 2021 è prorogata l’efficacia delle disposizioni recate l’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 22 del 2020, in materia di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari con riguardo ad alcune professioni.
Di particolare interesse per i datori di lavoro è la proroga dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 della disposizione che prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. I datori di lavoro che non hanno obbligo di nominare il medico competente in materia di sorveglianza sanitaria, possono chiedere ai servizi territoriali INAIL di provvedere con propri medici del lavoro. È fissato in 50,85 euro l’importo unitario della tariffa per l’effettuazione delle suddette prestazioni di sorveglianza sanitaria.
Smart working per i lavoratori fragili
Prorogata infine l’applicazione dell’articolo 26, comma 2-bis, del Cura Italia, relativo alla previsione delle modalità di lavoro agile per i lavoratori fragili, dal 30 giugno al 31 ottobre 2021.
Tale disciplina prevede, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.